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Testo integrale
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati MARCHIONI, LIVIA TURCO, ARGENTIN, BOBBA, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CENNI, CONCIA, CUPERLO, DE MICHELI, DE PASQUALE, FEDI, FOGLIARDI, GARAVINI, GHIZZONI, GIACOMELLI, GINOBLE, GIOVANELLI, GNECCHI, LOSACCO, MATTESINI, MOTTA, OLIVERIO, RAMPI, RUBINATO, TIDEI, TOUADI, TULLO, VACCARO, VERINI Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo Presentata il 3 agosto 2011 Art. 1. (Sostegno e diffusione delle banche del tempo). 1. Alle banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, purché costituite nella forma di associazioni senza scopo di lucro, sono riconosciuti i seguenti benefìci: a) l’iscrizione al registro provinciale di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, anche per le associazioni che svolgono la propria attività in un solo comune, in una sola provincia o in una sola regione, al fine di consentire la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alle banche del tempo, ai sensi dei commi da 337 a 340 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) un contributo per i costi di costituzione della banca del tempo e la devoluzione di una sede gratuita da parte degli enti locali interessati per territorio; c) concessione di una sede gratuita o di altre liberalità in denaro o in natura da parte di privati per i quali è prevista la deducibilità ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni. 2. Le regioni possono erogare alle banche del tempo di cui al comma 1 un contributo finalizzato a promuovere l’informazione ai cittadini sull’attività delle banche medesime, attraverso campagne promozionali sul territorio. Il contributo è volto altresì alla formazione degli iscritti e al coordinamento telematico della rete delle banche del tempo regionali. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica nel proprio sito istituzionale l’elenco delle banche del tempo, i relativi indirizzi e gli eventuali siti internet, effettuando annualmente una campagna nazionale d’informazione sui mezzi di comunicazione di massa con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle banche del tempo. Art. 2. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, determinati nel limite massimo di 2 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011. 3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì stabilita la ripartizione delle risorse di cui al presente articolo a favore delle regioni per le attività di sostegno alle banche del tempo previste dalla presente legge.
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Norme per il sostegno e la
diffusione delle Banche del Tempo in:
"Per approfondire e condividere"
Maggio 2016
Approvato alla Camera il DDL
per la riforma del Terzo Settore
(in "Per Approfondire e condividere)
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